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Quando verrà corrisposto il contributo a fondo perduto perequativo?

10 Agosto 2021 in Domande e risposte

Le dichiarazioni dei redditi 2021 (inerenti all'anno di imposta 2020) sono destinate a non trovare pace. Il nuovo problema che le vede protagoniste è il fondo perduto perequativo. Ma andiamo con ordine.

Contributo fondo perequativo 2021: il problema delle date

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è sceso in campo chiedendo di prorogare dal 10 settembre al 31 ottobre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per coloro che intendono avvalersi del contributo a fondo perduto “perequativo”. E' stata evidenziata l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 come adempimento necessario per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo perequativo, in quanto

  • eccessivamente vicino alla pausa estiva 
  • sono notevoli le complessità che quest'anno accompagnano la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

In pratica, tutti i soggetti titolari di partita IVA saranno, di fatto, costretti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre, essendo impossibile individuare preventivamente la platea dei beneficiari del contributo in oggetto. Perchè? Perchè manca il decreto attuativo del MEF previsto dalla norma. Tuttavia, il problema nel concedere questa proroga è uno: i dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi sono il tassello mancante per definire le percentuali di attribuzione del contributo, dato necessario ai fini dell'emanazione del decreto attuativo.

Quindi senza decreto non si sa chi siano i beneficiari, e pertanto devono essere presentate tutte le dichiarazioni dei redditi entro il termine del 10 settembre, ma senza le dichiarazioni non c'è la pubblicazione del decreto del MEF con l'indicazione dei beneficiari e delle percentuali.

Inoltre, una volta pubblicato il decreto MEF le problematiche non sono finite, prima infatti è necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea, e successivamente deve essere predisposta la procedura online per la presentazione dell'istanza.

Quindi se venisse accolta la richiesta di proroga, difficilmente le partite IVA potranno beneficiare del contributo prima della fine del 2021 o l'inzio del 2022 (periodo più probabile).

Contributo fondo perequativo 2021

Ricordiamo che il Decreto Sostegni bis al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività: d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto. 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. E' proprio questa previsione che rende il Governo restio a concedere la proroga ai professionisti, salvo uno slittamento anche nell'erogazione del contributo a fondo perduto. 

Infatti, come anticipato l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. Si specifica che per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.  

Per approfondire segnaliamo l'articolo Fondo perduto: il Sostegni bis in GU n 123 del 25 maggio conferma l'agevolazione

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