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DL Semplificazioni: sintesi delle novità in vigore dal 20 agosto

22 Agosto 2022 in Notizie Fiscali

Pubblicata il GU n 193 del 19 agosto 2022 la legge n 122  di conversione del DL Semplificazioni. Vediamo una sintesi delle novità introdotte nell’iter di conversione che entrano in vigore da oggi 20 agosto

DL Semplificazioni convertito in  legge: alcune delle novità

Con l'art. 1 comma 2-bis del DL 73/2022 che modifica l'art 7 comma 4-quater del DL 357/94 viene superato l'obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

Con l'art. 40-quater del DL 73/2022 recante l'abrogazione dell'art 2 comma 3-ter del DL 50/2022 si elimina l’obbligo del rispetto dei limiti de minimis ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per le imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, 

Si concretizza la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 degli enti non commerciali.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, si stabilisce che i componenti di reddito imputati in bilancio per effetto della correzione di errori contabili sono rilevanti fiscalmente, non solo ai fini IRES ma anche ai fini IRAP, nell'esercizio in cui si corregge l'errore.

Si segnalano inoltre numerose novità relative al Terzo settore quali tra le altre:

  • la proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS, 
  • la sospensione del termine per la verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS di ODV e APS

DL Semplificazioni è legge: le novità IVA e IRAP

In merito alle modifiche al calendario IVA:

  • viene portato nuovamente al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, il termine di scadenza per presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i modelli Intrastat, che il testo originario del “decreto Semplificazioni fiscali” aveva, invece, spostato all’ultimo giorno di quel mese. E' ripristinato il calendario vigente prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Si tratta degli elenchi riepilogativi alla cui trasmissione sono tenuti i soggetti passivi Iva per le operazioni effettuate nei confronti di (ovvero acquisite presso) soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.
  • viene modificato il termine per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva riferite al secondo trimestre: non più il 16 settembre di ciascun anno, come previsto finora, bensì il 30 settembre. La novità è introdotta con l’articolo 3, comma 1, del Dl 73/2022, che interviene sull'art 21 bis comma 1, Dl 78/2010, secondo cui i soggetti passivi Iva, ad accezione di quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero, sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, Modello LIPE. L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Fanno eccezione la comunicazione relativa al secondo trimestre che, secondo la disposizione ora modificata, doveva essere presentata entro il 16 settembre, e quella relativa al quarto trimestre che, in alternativa, può avvenire all’interno della dichiarazione annuale Iva (quadro VP); quest’ultima, in tale circostanza, dev’essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile.
    Queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:
    • primo trimestre, 31 maggio
    • secondo trimestre, 30 settembre
    • terzo trimestre, 30 novembre
    • quarto trimestre, 28 febbraio.

Confermato, infine, il contenuto dell’art 10 del DL 73/2022, che, modificando in parte l’art 11 del DLgs. 446/97, prevede in un’unica deduzione IRAP le varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato, semplificando così la compilazione della dichiarazione IRAP. 

In sede di conversione è stata anche introdotta la facoltà di compilare il modello IRAP 2022 secondo le vecchie regole, ove più agevole, recependo così normativamente i chiarimenti della Risoluzione n 40/2022.

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