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IMU 2021: ravvedimento breve entro il 16 luglio 2021

19 Luglio 2021 in Notizie Fiscali

Oggi 16 luglio ultimo giorno utile per usufruire della sanzione ridotta pari all'1,5% dell'imposta dovuta (1/10 del 15%), in caso di mancato pagamento del primo acconto Imu 2021 attraverso l'istituto del cosiddetto ravvedimento breve, versando tramite F24 l’imposta, gli interessi e le sanzioni.

In particolare, nella sezione «Imu e altri tributi locali» occorrerà indicare:

  • il codice comune;
  • barrare «Ravv.» e «Acc.», al fine di segnalare la regolarizzazione dell’acconto Imu;
  • riportare il numero degli immobili oggetto di ravvedimento;
  • indicare il codice tributo;
  • riportare l’anno 2021;

e infine compilare la colonna relativa agli importi a debito inserendo l’importo risultante dalla somma dell’Imu, degli interessi (0,01%) e della sanzione.

Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale passa allo 0,01% in ragione d'anno, definito dal decreto del MEF dell'11 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15.12.2020.
Trascorsa la scadenza del 16 luglio, restano comunque altre possibilità di ravvedimento ma la sanzione dovuta aumenta, in particolare sarà pari a:

  • 1,67% del tributo non versato se il versamento è effettuato dal 17 luglio al 14 settembre 2021 (ravvedimento medio);
  • 3,75% del tributo non versato se il versamento è effettuato dal 15 settembre 2021 ed entro il 30 giugno 2022 (termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021) (ravvedimento lungo).

Esempio di calcolo – Ravvedimento breve acconto IMU non versato il 16 giugno 2021

Per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°, si pagherà l'IMU + in questo caso la sanzione pari all'1,5%  (1/10 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dall' 01.01.2021 è pari allo 0,01%, si dovrà pertanto versare:

  • l'importo del I° acconto IMU
  • + sanzione pari 1,5%
  • + interessi pari al tasso legale (0,01% dal 01.01.2021) con maturazione giorno per giorno

I° acconto IMU 2021 dovuto di 350,00 euro, versamento effettuato il 16 luglio 2021 (30 giorni dopo la scadenza del 16 giugno)

  • 350,00 x 1,5 : 100 = 5,25 euro (sanzione)
  • 350,00 x 0,01 (tasso interesse) x 30 (giorni ritardo) : 36.500 = 0,003 euro (interessi legali)
  • 350,00 + 5,25 + 0,003 = 355,25 euro (IMU comprensiva di sanzioni e interessi legali).

Codici tributi IMU e modalità di pagamento

Ricordiamo che il versamento dell’acconto IMU 2021 deve essere calcolato sulla base della situazione immobiliare del contribuente nel primo semestre dell’anno 2021, applicando le aliquote e la detrazione IMU vigenti per l’anno 2020. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2021, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, e viene calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione deliberate per l’anno 2020 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Con una FAQ dell'8 giugno 2021 il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito al calcolo del primo acconto IMU, confermando che relativamente al versamento della prima rata, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, in base ai quali:

  • l’”imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”;
  • il “versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente”.

Pertanto, per un immobile ad esempio acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare alla scadenza ordinaria del 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.

Del resto, tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l’acconto relativo al 2020, è stato chiarito che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell’IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762….” 

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure l’apposito bollettino postale, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Se l'imposta da versare è uguale o inferiore a 12 euro, non si deve versare nulla.

Attenzione al codice tributo utilizzato perché ne sono previsti diversi a seconda della tipologia (abitazione principale naturalmente per i soli immobili che sono ancora interessati dal prelievo Imu, terreno, aree fabbricabile e altri fabbricati).

Codici tributi IMU:

  • 3912  quota COMUNE Abitazione principale e le relative pertinenze
  • 3913  quota COMUNE – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3914  quota COMUNE Terreni
  • 3916  quota COMUNE Aree Fabbricabili
  • 3918  quota COMUNE Altri Fabbricati
  • 3925  quota STATO Immobili ad Uso Produttivo classificati nel gruppo catastale D
  • 3930  quota COMUNE Immobili ad Uso Produttivo classificati nel gruppo catastale D
  • 3939  quota COMUNE – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

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