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Accesso a tour virtuali: trattamento IVA

6 Gennaio 2022 in Speciali

Con la risposta all'interpello 1 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA e l'accesso a tour virtuali.

Nel caso di specie, la società istante è una start-up innovativa che ha come oggetto principale dell'attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un innovativo servizio di esperienze virtuali tramite l'implementazione di una piattaforma software, di contenuti multimediali e della formazione digitale degli operatori turistici e socio culturali. Il tour si compone

  1.  di contenuti digitali (quali foto e video) e contenuti turistico-culturali narrati, online e in diretta, 
  2. nonché dalla guida turistica (in possesso di regolare patentino per l'abilitazione professionale) appositamente formata dallo staff della Società. 

I tour virtuali a carattere turistico-museale sono fruiti dagli utenti partecipando in modalità online al tour virtuale tramite l'apposita piattaforma. La partecipazione in diretta consente agli utenti di interagire con la guida per proporre domande dirette e commenti su ciò che viene mostrato, così come in una visita dal vivo. 

La società ha chiesto l'inquadramento ai fini IVA in quanto:

  • le guide turistiche vendono le proprie consulenze e servizi all'Istante
  • la Sociletà vende gli accessi ai tour virtuali direttamente agli utilizzatori finali privati.

Ecco le indicazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate.

Elementi qualificanti di un servizio elettronico

Dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di territorialità ai fini IVA per i servizi di telecomunicazione, di tele-radio diffusione e per quelli prestati per via elettronica; i cd. servizi TTE.

In base ai chiarimenti forniti nella risposta all'interpello in commento, per l'Agenzia delle Entrate gli elementi qualificanti di un servizio elettronico sono:

  1. il mezzo elettronico utilizzato per rendere la prestazione, e cioè Internet o una rete elettronica; 
  2. la natura "automatizzata" della prestazione, che deve essere caratterizzata da un "intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione". 

Per qualificare l'"intervento umano minimo", si ritiene utile fare riferimento alla definizione di prestazioni di insegnamento a distanza (anch'esse contenute nell'Allegato II della Direttiva IVA) nel cui ambito, l'allegato I al Regolamento Ue 282/2011, al punto 5), ricomprende: "a) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano".

Il paragrafo 3 dell'articolo 7 del citato Regolamento afferma che non rientrano invece nell'ambito di applicazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, tra gli altri, "i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto" .

Attenzione va quindi prestata al fatto che laddove il servizio è reso utilizzando lo strumento elettronico unicamente come mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente, allora non potrà essere definito "elettronico".

La disciplina IVA dei tuor virtuali

Se una Società offre tour virtuali in diretta in musei e simili che sono delle vere e proprie visite personalizzate, con possibilità di interazione dei clienti con la guida turistica abilitata, non ravvisandosi differenze apprezzabili rispetto alle visite guidate "in presenza", si ritiene che lo strumento elettronico sia solo un "mezzo" per accedere a tale servizio e che pertanto quello descritto dalla Istante non sia un " servizio prestato tramite mezzi elettronici".

Pertanto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trattamento tributario applicabile alla vendita dei biglietti per l'accesso ai tour virtuali possa essere lo stesso di quello riservato alle visite in presenza negli spazi museali.

La vendita dei relativi titoli di accesso dunque sarà esente IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 22) del Decreto IVA(DPR 633/72) , limitatamente ai luoghi indicati dallo stesso punto 22), ossia "musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili".  

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