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La collaborazione occasionale 2023

8 Febbraio 2023 in Speciali

Il lavoro autonomo occasionale, (o "contratto d’opera" ) previsto dal codice civile all’articolo 2222, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio,  con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. 

Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, senza limiti di reddito.

I caratteri essenziali sono:
a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
b) assenza di vincolo di subordinazione;
c) corresponsione di un corrispettivo;
d) oggetto della prestazione consistente in un'opera o un servizio.

ATTENZIONE dal 2022 è obbligatoria la comunicazione preventiva di questo tipo di prestazione da parte del datore di lavoro al Ministero del Lavoro.(v. ultimo paragrafo per i dettagli)

La prestazione e il corrispettivo possono  essere concordati sia in forma orale che per iscritto ma la redazione del contratto non è obbligatoria.

Se svolta nei confronti di un soggetto sostituto d'imposta (soggetto con Partita IVA) la prestazione genera un reddito

  •  fiscalmente soggetto ad una ritenuta alla fonte del 20% 
  • e  soggetta al versamento  del contributo previdenziale calcolato con le aliquote vigenti per la Gestione Separata, ma  solo qualora l’importo lordo del compenso ecceda i 5.000 euro annui.

Il reddito che ne deriva  rientra nella categoria fiscale residuale dei Redditi diversi.

ATTENZIONE Questo tipo di prestazione non dà diritto, una volta terminata, ad indennità di disoccupazione – DIS Coll  – che spetta invece ai collaboratori coordinati e continuativi.
 

I contributi previdenziali per le collaborazioni occasionali

Come detto, pur non esistendo alcun valore economico massimo per le collaborazioni occasionali,   al di sopra di una certa soglia il compenso del collaboratore occasionale è soggetto  alla contribuzione  previdenziale , da versare alla Gestione separata  INPS,  sulla base delle percentuali di riferimento  fissate ogni anno dall'INPS.

Vedi le aliquote 2023 in Gestione separata INPS aliquote e minimali 2023

A decorrere dal 1/1/2014, infatti, anche per i collaboratori occasionali vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata,  solo quando i compensi percepiti in un anno sono superiori a 5.000 euro.
Nel limite dei 5.000 euro sono ricompresi tutti i compensi percepiti dai diversi committenti , ma senza tener conto di altre tipologie di reddito quali co.co.co. o lavoro subordinato.  Per questo,  il collaboratore deve comunicare con immediatezza ai suoi committenti il superamento di tale soglia di  esenzione contributiva.

Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà  al versamento dei contributi in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese, sulla base delle aliquote sottoriportate:

Situazione Previdenziale del collaboratore

Aliquota complessiva e sua ripartizione

Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica per i quali non è prevista l'aliquota aggiuntiva per DIS-COLL

33% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui:

  • 22,48  a carico del committente
  • 11,24 a carico del  percipiente

Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o  già pensionati

 24,00% di cui:

  • 16 % a carico del committente
  • 8% a carico del  percipiente

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche

obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL  :

 

35,03% di cui

  • 23,35 a carico del committente
  • 11,67 a carico del percipiente

Fac simile di ricevuta e dichiarazione dei redditi

Nella ricevuta per collaborazione occasionale andranno quindi esposti  la ritenuta d'acconto e i contributi a carico del datore di lavoro, se dovuti perché oltre soglia, come segue:

NOME _ COGNOME
Via ________________, n. __
Cap. ______          Città _____
C.F. ____________________
Luogo di Nascita __________
Data di nascita __ __ ____                                                                     Spett.le  ______
 

RICEVUTA DEL ……..
Il sottoscritto ________________________________________ 

dichiara di ricevere la somma lorda di euro euro ______,00 (euro ___________________/__) per l’attività occasionale di collaborazione relativa a : ___________________________________________________ svolta nel periodo ________________________.
Al suddetto importo lordo andrà detratta:
–  la ritenuta d'acconto (20%) pari a  euro ______,00 ( euro___________________/__)
 – la trattenuta previdenziale pari a 1/3 dell’aliquota vigente dovuta alla Gestione separata
per un corrispettivo netto pagato pari a  euro euro ______,00 ( euro___________________/__) 

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa alla azienda  in completa autonomia e con carattere del tutto occasionale non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità.

Data
In fede     

Il committente versa all’erario, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso, la ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24 con codice tributo 1040. Sul medesimo modello F24, se dovuto, il committente versa all’INPS Gestione Separata, il contributo complessivo composto da 1/3 prelevato al collaboratore e dei 2/3 a suo carico

Nell’anno successivo a quello dell’erogazione del compenso il committente deve  compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (CU) , che va inviata  al collaboratore entro la data  del 16 Marzo.

Il collaboratore, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, espone il compenso ricevuto nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, ovvero nel quadro D del modello 730.

Il contributo INPS pari a 1/3, sottratto al compenso ricevuto, potrà essere dedotto dal proprio reddito dal collaboratore quale onere deducibile.
 

Collaborazione coordinata, prestazioni occasionali: differenze

La collaborazione o  lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile è una  tipologia contrattuale mai mutata nel tempo e spesso confusa con altre, in ragione dei termini usati dal legislatore anche in altri casi ("prestazione", "occasionale"). 

Va distinta quindi da:

  • mini co.co.co (collaborazioni coordinate) di cui all’art. 61 co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 sono state abrogate  dal 2012 ad opera del D.Lgs. n. 81/2015, 
  • il contratto telematico di prestazione occasionale  in vigore dal  2017   (ex voucher)   (recentemente modificato in senso estensivo dalla legge di bilancio 2023 Ndr),  che  prevede l'iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma  telematica  INPS  che gestisce i versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore, trattenendo i contributi previdenziali, con un tetto massimo di compensi annuali. 
  • collaborazioni coordinate e continuative   ancora in vigore  pur con molti limiti dopo il Jobs Act, facenti capo all’art. 409 c.p.c. e art. 50 del TUIR ( redditi assimilati al lavoro dipendente) 

Quest'ultima tipologia di prestazione lavorativa, rispetto al lavoro autonomo occasionale si distingue per:

  •   potere di coordinamento del committente;
  •  requisito della continuità delle prestazione;
  •  inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

Adempimenti committente: nuovo obbligo di comunicazione obbligatoria

Il decreto "FIsco-lavoro"  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva  anche per l'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   le note n. 109 del 27 gennaio 

e N. 393 del 1 marzo 2022, cOn le quali ha indicato alcune tipologie di prestazioni escluse.

Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali  sul sito istituzionale  www.Servizi Lavoro.gov.it.

SOGGETTI OBBLIGATI

Il nuovo obbligo  interessa:

  • esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
  • solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.

Sono quindi  ESCLUSI:

  1. le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
  2. i  rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017 e modificato dalla legge 197-2022 ( prestazioni occasionali con contratto telematico INPS
  3. le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
  4. i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR" (ad es. riders, traduttori e insegnanti online ecc) , che sono  soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021 e DM 31-2022)   da espletare entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

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