Un nuovo articolo inserito in sede referente nella conversione in legge del decreto 21 2022, apporta alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015 Si prevede una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa che viene destinato allo sport giovanile dilettantistico.
Lo sconto fiscale infatti non potrà essere usato dagli sportivi sotto i 20 anni e per i redditi sopra il milione. I contratti già in essere non saranno però toccati dalla novità, se confermata .
Ricordiamo che sul decreto è stata ottenura ieri la fiducia in Senato ed è passato alla Camera per l'approvazione definitiva, che dovrebbe giungere entro il 21 maggio.
Vediamo di seguito maggiori dettagli.
Regime impatriati per gli sportivi professionisti
La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale che:
- i redditi di lavoro dipendente,
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- i redditi di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferisconola residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
E' prevista per gli sportivi professionisti una detassazione fissata al 50 per cento invece che al 70 per cento e l'esclusione delle maggiorazioni previste dal regime ossia
- il trasferimento della residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);
- quella spettante nel caso di almeno tre figli minorenni o a carico.
La norma vigente prevede inoltre il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.
Le entrate derivanti dal contributo t sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.
Nuove limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti
il nuovo comma 5-quater prevede innanzitutto che ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 si applicano le disposizioni del regime impatriati solo alle seguenti condizioni
- i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990,
- il ontribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
- il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000,
oppure
- i redditi siano prodotti in discipline che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990,
- il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
- il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.
Resta ferma in questi casi la detassazione per il 50 per cento del loro ammontare.
Restano escluse le maggiorazioni relative al trasferimento in una regione del sud e per la presenza di almeno tre figli minori
Si conferma inoltre il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.
Le entrate derivanti dal contributo sono riassegnate al potenziamento dei settori giovanili con modalità e criteri da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Viene specificato che le novelle legislative si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e che le disposizioni previgenti, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere e fino alla loro naturale scadenza.