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Lavoro sportivo professionisti: limiti al regime impatriati

12 Maggio 2022 in Speciali

Un nuovo articolo inserito in sede referente  nella conversione in legge del decreto 21 2022,   apporta  alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori  impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015  Si prevede una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa che viene destinato allo sport giovanile dilettantistico. 

 Lo sconto fiscale  infatti non potrà essere usato dagli sportivi  sotto i 20 anni e per i redditi sopra il milione. I contratti già in essere non saranno però toccati dalla novità, se confermata .

 Ricordiamo che sul decreto è stata ottenura   ieri la fiducia in Senato ed è passato alla Camera per l'approvazione definitiva, che dovrebbe giungere  entro il 21 maggio. 

Vediamo di seguito  maggiori  dettagli.

Regime impatriati per gli sportivi professionisti

 La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale   che: 

  • i redditi di lavoro dipendente, 
  • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
  •  i redditi di lavoro autonomo

 prodotti in Italia da  lavoratori che trasferisconola residenza in Italia  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

 a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si  impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; 

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

E'  prevista  per gli sportivi professionisti   una detassazione fissata  al 50 per cento invece che al 70 per cento e  l'esclusione  delle maggiorazioni previste dal regime ossia

  • il trasferimento della residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,  Calabria, Sardegna, Sicilia);
  •  quella spettante nel caso di almeno  tre figli minorenni o a carico.

La norma vigente prevede inoltre il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. 

Le entrate derivanti dal contributo t sono versate a un apposito capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

Nuove limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti

il nuovo comma 5-quater prevede innanzitutto che ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981  si  applicano le disposizioni del regime impatriati  solo alle seguenti condizioni 

  1. i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive  nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990,
  2.  il ontribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
  3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, 

oppure

  1. i redditi siano prodotti in discipline  che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, 
  2. il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
  3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.

Resta ferma in questi casi la detassazione per il  50 per cento del loro ammontare.

Restano escluse le maggiorazioni  relative al trasferimento in una regione del sud e  per la presenza di almeno  tre figli minori 

Si conferma inoltre il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

Le entrate derivanti dal contributo sono riassegnate al potenziamento dei settori giovanili  con modalità e criteri da  definire con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri.

Viene specificato che le novelle legislative  si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e che le disposizioni previgenti, continuano ad applicarsi ai  redditi derivanti dai contratti in essere  e fino alla loro naturale scadenza.

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