Dal 1 febbraio è online il nuovo portale ENEA per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da:
- Ecobonus
- Bonus Casa.
Dal portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data fine lavori nel 2022 e nel 2023
Attenzione al fatto che, il termine dei 90 giorni per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023.
Inoltre l'ENEA sempre in data 1 febbraio ha diffuso un avviso rivolto ai tecnici asseveratori del superbonus 110%
vediamo i dettagli.
Ecobonus: trasmissione dati all’ENEA
In particolare, all’Enea devono essere inviati:
- attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (articolo 14 Dl n. 63/2013) e quelli relativi ai lavori connessi al “bonus facciate”, limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per quelle sostenute lo scorso anno)
La seguente tabella, aggiornata al 28 giugno 2022 sul sito dell'ENEA, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.
Componenti e tecnologie |
Aliquota di detrazione |
SERRAMENTI E INFISSI |
50% |
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO |
65% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI |
70% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI |
75% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI |
85% |
BONUS FACCIATE |
90% |
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica) e, in caso di dubbi o difficoltà nell’effettuare gli adempimenti in modalità telematica.
Bonus casa: trasmissione dati all’ENEA
In particolare, all’Enea devono essere inviati:
- attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16 bis Tuir).
In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
La seguente tabella consultabile anche sul sito dell'ENEA sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:
Componenti e tecnologie |
Tipo di intervento |
Strutture edilizie |
|
Infissi |
riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi |
Impianti tecnologici |
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Elettrodomestici(*) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:
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(*)Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica) e, in caso di dubbi o difficoltà nell’effettuare gli adempimenti in modalità telematica.
Asseverazioni superbonus 110%
L'ENEA con avviso comunica che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse.
A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta.
Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione.
Viene precisato che, correzioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione.
Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta