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Quota 103: tutte le regole e istruzioni per la domanda

11 Marzo 2023 in Speciali

La legge di bilancio 2023 L 197-2022 in vigore dal 1 gennaio,  introduce all'art 1 co. 283-285  in via sperimentale SOLO per il 2023, una nuova forma di pensione anticipata, definita dalla norma ”pensione anticipata flessibile”,   ma comunemente detta  “Quota 103”.

Il regime   sostituisce Quota 102 dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, anche in vista  di una possibile riforma previdenziale complessiva. 

Un messaggio del 20 febbraio ha comunicato la disponibilità della piattaforma telematica per le domande (v. ultimo paragrafo).

In data 10 marzo invece è stata finalmente pubblicata la circolare completa di istruzioni n. 27-2023

Vediamo di seguito le regole principali per accedere a  Quota 103  nel 2023: beneficiari, requisiti , particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, finestre di decorrenza. 

Quota 103: requisiti

Il diritto  alla pensione  Quoa 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023   dei seguenti requisiti:

  • età anagrafica di almeno 62 anni e 
  •  anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in cumulo tra diverse gestioni INPS.

La circolare 27 precisa che resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

 I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.

 Sono interessati in particolare  gli iscritti:

  •   alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive e
  •   alle gestioni speciali  INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata)  per lavoratori autonomi e parasubordinati.

Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

Quota 103 importo e cumulo redditi – Casi particolari

Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, (nel 2023 sono  2.818,7 euro mensili lordi)    con riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento prima  del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento verrà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

E’ previsto, per la durata dell’anticipo, il divieto di cumulo  con i redditi da lavoro ,  con deroga  di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.

ATTENZIONE La circolare INPS  del 10 marzo 2023 precisa che:

  1. " per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti per la pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 , il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza "
  2.  il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. 
  3. per  gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per  COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale  sanitario  in quiescenza,prorogati fino al 31 dicembre 2023,  non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile
  4. per quanto riguarda gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà il riconoscimento è possibile  entro il 31 dicembre 2023,  con i requisiti di accesso a pensione di Quota 103  purchè in  presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Quota 103: finestre di accesso e pagamento TFR-TFS pubblico impiego

Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni: 

1 – i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento 

  •    dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati o  
  •   dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;)

2 –  i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto  alla pensione: 

  •   dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e
  •   dal settimo mese se dipendenti pubblici, 

Il  personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

Nella circolare 27 2023 INPS precisa che i termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate  per i dipendenti pubblici relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

Il trattamento sarà pagabile  dunque  dopo:

  • dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero 
  • dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Quota 103 e incentivo al trattenimento in servizio dei dipendenti

Per chi matura i requisiti di Quota 103 è previsto anche un incentivo, riservato ai i lavoratori dipendenti  che  decidano comunque di  rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore   che sono, in genere, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, per il periodo di percezione dell'assegno anticipato  

L’importo  corrispondente viene  versato in busta paga. 

Domande Quota 103

Con il  messaggio 754 del 21 febbraio 2023  INPS  comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 ATTENZIONE sul sito la pensione in oggetto è  definita come “Pensione Anticipata Flessibile”, nel gruppo  Anzianità/Anticipata/Vecchiaia – Sottogruppo:        Pensione di anzianità/anticipata – requisito anticipata flessibile

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