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Successione: come indicare il legato in denaro

8 Settembre 2021 in Speciali

Con Risposta a interpello n 577 del 3 settembre le Entrate forniscono un chiarimento in tema di successione.

In particolare, si chiarisce che "nel caso di legato di cosa genericamente determinata il relativo importo non deve essere indicato tra le passività (quadro ED), in quanto, ancorché legato, esso non rappresenta un peso che grava sull'asse ereditario ma un debito degli eredi; di conseguenza l'importo del legato non viene riportato nel quadro di riepilogo dell'asse ereditario (quadro EE), mentre viene considerato in sede di liquidazione dell'imposta di successione in relazione al beneficiario dello stesso". 

Vediamo i dettagli dell'interpello con cui l'agenzia fornisce anche un utile riepilogo sui soggetti obbligati alla successione.

Quando si apre la successione?

L'istante, in qualità di esecutore testamentario di una successione specifica che la defunta ha disposto delle sue sostanze con:

  • testamento pubblico 
  • e successivo testamento olografo parzialmente modificativo e integrativo. 

Al fine di poter compilare correttamente la dichiarazione di successione fa presente che nel testamento olografo la testatrice ha disposto a favore di vari soggetti numerosi legati in denaro di importi diversi; a seguito della pubblicazione di tale testamento è stato ricevuto dal notaio, un atto notorio in cui risultano esattamente individuati i soggetti destinatari con le relative generalità e le rispettive somme in denaro ad essi lasciate. 

Nel testamento la defunta indicava i depositi da cui trarre le relative somme e in particolare, le somme lasciate a titolo di legato possono essere tutte tratte dal disinvestimento di titoli.

L'istante chiede come tassare a carico di ogni legatario a cui sono attribuite somme diverse la quota non esente di tanti titoli parzialmente o diversamente esenti, dal disinvestimento dei quali le somme provengono.

L'agenzia delle Entrate ricorda che con l'apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte, si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona. 

La devoluzione ereditaria può avvenire per disposizioni di legge o mediante testamento:

  • nel primo caso si parla di successione legittima (artt. 565 e seguenti del codice civile), 
  • nel secondo di successione testamentaria (artt. 587 e seguenti del codice civile).

Nella fattispecie in esame, il de cuius ha disposto del suo patrimonio mediante due testamenti (uno pubblico e uno olografo), affidando all' esecutore testamentario il compito di attuarli. 

Chi deve presentare la successione?

Ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) sono obbligati a presentare la dichiarazione:

  • i chiamati all'eredità,
  • i legatari, 
  • i loro legali rappresentanti, 
  • i curatori dell'eredità, 
  • gli esecutori testamentari, 
  • nonché nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell'assente.

Il successivo articolo 29 dispone, al primo comma, che dalla dichiarazione di successione devono risultare, tra gli altri, i seguenti elementi

  • le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari
  • la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori
  • il valore globale netto dell'asse ereditario
  • gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili

E "Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio".

Come compilare la dichiarazione di successione?

Nel caso di specie le entrate con Risposta a interpello n 577 del 3 settembre chiariscono che affinché l'esecutore testamentario possa compilare correttamente la dichiarazione di successione è necessario procedere alla qualificazione giuridica dei legati e verificare la loro riconducibilità ad una delle categorie individuate dal legislatore civile.

Con riferimento al caso di specie, si ritiene che i legati contenuti nelle disposizioni testamentarie in esame configurino dei legati obbligatori di somme di denaro; la de cuius ha espressamente affermato con la disposizione testamentaria che i legati hanno ad oggetto somme di denaro indicando il "luogo" dove le stesse sono rinvenibili al momento della sua morte. 

Il legato pecuniario è un legato di genere laddove si evince che il testatore ha voluto riferirsi ai cespiti esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte (Cass., 3 maggio 1969, n. 1483). 

Alla luce di quanto delineato, l'imposta di successione sarà liquidata ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 43 del TUS:

  • secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell'asse ereditario, 
  • costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario 
  • e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto. 

Al riguardo, tra gli elementi dell'attivo ereditario rientra anche il deposito bancario che l'esecutore testamentario dovrà provvedere a liquidare per attribuire il ricavato agli aventi diritto, secondo la volontà della de cuius. 

Pertanto, l'agenzia chiarisce che:

  • nel quadro EA della dichiarazione di successione dovranno essere indicati tutti i legatari, in quanto i relativi diritti di credito, derivanti dall'attribuzione di tali legati, trovano corrispondenza nel quadro ER – Rendite, crediti altri beni, con il codice "GD"

Nel caso di legato di cosa genericamente determinata il relativo importo non deve essere indicato tra le passività (quadro ED), in quanto, ancorché legato, esso non rappresenta un peso che grava sull'asse ereditario ma un debito degli eredi; di conseguenza l'importo del legato non viene riportato nel quadro di riepilogo dell'asse ereditario (quadro EE), mentre viene considerato in sede di liquidazione dell'imposta di successione in relazione al beneficiario dello stesso

Successivamente, dopo la distribuzione delle somme di denaro ai legatari, con la vendita dei titoli, l'agenzia sottolinea che potrebbe essere necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di "tipo 2" in considerazione del fatto che il valore di realizzo dei titoli potrebbe essere superiore o inferiore alle somme di denaro oggetto dei legati; di conseguenza l'eventuale maggior valore dovrebbe essere indicato nella dichiarazione sostitutiva a favore degli altri beneficiari, quale denaro non inventariato (nel quadro ER codice DR), mentre il minor valore andrebbe a riproporzionare gli importi indicati nella prima dichiarazione a favore dei legatari. 

Tale dichiarazione sostitutiva non sarebbe necessaria solo nell'ipotesi in cui il valore di realizzo dei titoli fosse uguale al valore indicato in dichiarazione.

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