Il Decreto Ministeriale n 106 del 15 settembre 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore disciplina:
- le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
- le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo;
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
Le sezioni del RUNTS
A norma dell’art 46 del Codice del Terzo settore sono 7 le sezioni disponibili per iscriversi al RUNTS Registro Unico Nazionale del terzo settore e in particolare:
- Organizzazioni di volontariato (OdV)
- Associazioni di promozione sociale (Aps)
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Altri enti del Terzo settore
Nelle prime due sezioni andranno anche a confluire per trasmigrazione gli OdV e le Aps in modo automatico rispetto ai registri di provenienza. Il trasferimento dei dati di questi tipi di enti è disciplinato dall’art 54 del codice del terzo settore e in sua attuazione dalle procedure riportate nel Decreto Ministeriale n 106 del 15 settembre 2020 e nell’Allegato C.
Ogni sezione è specifica per una diversa tipologia di ente che al momento della richiesta di iscrizione dovrà in base a:
- modello organizzativo
- attività svolta
decidere la sezione di appartenenza salvo ipotesi di rispondenza dei requisiti ad altra sezione. In questo caso sarà l’ufficio stesso a suggerire una diversa collocazione dell’ente.
La domanda di iscrizione
Le domande a norma dell’art 6 del Decreto Ministeriale e secondo le specifiche tecniche riportate nell'Allegato B, come tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, sono presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire:
- l’identificazione legale del mittente,
- la gestione telematica del procedimento da parte dell’Ufficio competente,
- il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione ricevente.
Autorizzato alla presentazione della domanda è il legale rappresentante dell’ente, o su mandato il legale rappresentante della rete associativa cui l’ente aderisce.
Le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al RUNTS degli enti senza personalità giuridica che non intendono conseguirla, per le sezioni di cui all'art 3 del decreto comma 1 lettere a), b), c), e), f) e g) (di cui al Capo I, sezione I, art 8) sono disciplinate nell'allegato A.
Le domande di iscrizione, quando sottoscritte dal legale rappresentante, sono dichiarazioni effettuate ai sensi degli art 46,47, e 76 del DPR 445/2000. Dalla domanda devono risultare inderogabilmente le seguenti informazioni:
a) l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
b) la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
c) il codice fiscale;
d) l’eventuale partita IVA;
e) la forma giuridica;
f) la sede legale;
g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
h) almeno un contatto telefonico;
i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
j) la data di costituzione dell’ente;
k) la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice;
l) la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice;
m)il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
n) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice;
o) l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice;
p) l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111;
q) la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Codice;
r) per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
s) l’indirizzo del sito internet, se disponibile.
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:
- atto costitutivo
- statuto registrato presso l’agenzia delle entrate
- per gli enti già esercitanti attività l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati insieme con copie dei verbali assembleari con la delibera di approvazione
- in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla rete rilasciata dal rappresentante legale della stessa
Si precisa che nella sezione II del decreto sono riportate disposizioni particolari riguardanti: le reti associative, enti di protezione civile, società di mutuo soccorso, gli ets che esercitano la propria attiività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, gli enti religiosi. Al capo II sono riportate le indicazioni per l'iscrizione degli enti con personalità giuridica.
Esito della domanda
Ai sensi del comma 2 dell’art 47 del codice del terzo settore, che regolamenta l’iscrizione al registro, sarà poi l’ufficio del Runts competente della Regione o della Provincia Autonoma in cui l’ente ha sede a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
La procedura di verifica sulla piattaforma informatica del RUNTS serve a determinare la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte oltre che la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione che qualora tutte in regola condurranno al provvedimento di iscrizione.
L’ufficio infatti, entro 60 giorni dalla domanda, presentata seguendo apposite modalità indicate nel decreto e nell’Allegato B, può:
- iscrivere l’ente
- rigettare l’iscrizione con provvedimento motivato
- invitare l’ente a completare, rettificare o integrare la domanda
Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente allegati alla domanda sono redatti in conformità al modello standard tipizzato il termine di cui sopra di 60 giorni è ridotto a 30 giorni.
Allegati: