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IVA terzo settore: il MEF conferma i lavori in corso sulla proroga

14 Novembre 2025 in Notizie Fiscali

Si è tenuto in data 11 novembre un importante convegno di Cantieriviceversa per gli addetti ai lavori del Terzo Settore a cui sono intervenuti anche i rappresentanti del MEF.

In tale occasione si anticipa che l'attesa proroga per il regime IVA del terzo settore dovrebbe essere imminente e probabilmente inserita nel Dlgs con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e IVA approvato dal Governo in via preliminare che entro fine anno dovrebbe essere approvato anche in via definitiva per la successiva entrata in vigore.

IVA terzo settore: il MEF conferma i lavori in corso sulla proroga

Durante il convegno, la notizia arriva dal Dirigente MEF Adrea Giannone che ha riferito che la proroga del nuovo regime iva per il terzo settore, dovrebbe essere di dieci anni e con buon probabilità sarà inserita nel decreto legislativo approvato in via preliminare in Cdm lo scorso 22 luglio, che ora dovrà essere approvato definitivamente.

Il Dlgs è passato al vaglio delle Commissioni parlamentari (atto del governo 295) e pare che proprio dalle Commissioni sia arrivata la richiesta di proroga necessaria, per la  complessa materia dell'IVA per il terzo settore.

Andrea Giannone ha anche specificato che gli uffici ministeriali sono al lavoro per accogliere le richieste delle associazioni e delle commissioni parlamentari in materia di iva.

Ricordiamo che il Dlgs con atto del Governo n 295 contiene lo schema di decreto legislativo recante «disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto», dà attuazione ad alcuni principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 3, 7 e 9 della legge n. 111 del 2023, «Delega al Governo per la riforma fiscale».
L’Atto del Governo è composto da 11 articoli aventi ad oggetto, con riferimento alla disciplina fiscale del terzo settore:

  • la disciplina del passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata (articolo 1),
  • l’innalzamento a 85.000 euro della soglia di ricavi fino alla quale è consentito accesso al regime forfetario, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (articolo 2), 
  • l’esonero, per le
    organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario so dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e l’esclusione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dall’obbligo di certificazione fiscale le cessioni e le prestazioni effettuate dai medesimi soggetti (articolo 3).

Con riferimento agli enti sportivi dilettantistici viene previsto un adeguamento dell’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario applicabile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, agli enti sportivi dilettantistici (articolo 4)

L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina, ai fini IRES, delle sopravvenienze attive finalizzata ad aggiornare le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili derivanti dalle vigenti procedure attivabili nei confronti del debitore in stato di crisi o di insolvenza.

L’articolo 6 dispone l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 19- bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, norma considerata ridondante in quanto la fattispecie risulta già disciplinata dai commi precedenti del medesimo articolo.

L’articolo 7 stabilisce che per gli enti non commerciali l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica.

L’articolo 8 aggiorna il Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento

L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di

transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari.

L’articolo 10 abroga una disposizione inattuata presente nella legge n. 197 del 2022, relativa all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle vendite di beni mobili attraverso piattaforme elettroniche verso cessionari che non sono soggetti passivi IVA.

Articoo 11 entrata in vigore.

Si attendono novità per la sua approvazione definitiva verosimilmente entro la fine dell'anno.

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