Per i soggetti obbligati, il 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno 2023.
Ricordiamo che se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre.
Il versamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità, in particolare:
- mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
- oppure mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale, utilizzando i codici tributo:
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.