I contribuenti che hanno sceltro il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, devono provvedere al versamento della 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
ATTENZIONE: I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quater hanno tempo fino a venerdì 15 marzo per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle (quelle 31 ottobre 2023, del 30 novembre 2023 e del 28 febbraio 2024), senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater” (come previsto dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe n. 215/2023, approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione in GU).