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Investimento 5.2 e contratti di sviluppo 2022

21 Marzo 2022 in Speciali

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2022 inerente “Attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Come si evince dal titolo, il decreto è suddiviso in due parti: una dedicata all’investimento 5.2, e una dedicata ai contratti di sviluppoIn generale, il decreto

  • fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell'attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
  • Individua le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.

 Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento sono pari ad euro 750 milioni, di cui un importo pari ad almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Modalità attuative investimenti 5.2

Come anticipato, il titolo I del decreto in commento è dedicato agli investimenti 5.2. In particolare, con un futuro decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura dello sportello agevolativo dedicato alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con quanto definito nel presente decreto. Il predetto sportello sarà aperto: 

  1. a nuove domande di Contratto di sviluppo
  2. previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate al soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Queste istanze devono avere ad oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020 e devono contenere gli elementi necessari a consentire al soggetto gestore l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto. 

 

Il soggetto gestore avvierà le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze. 

La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo o delle istanze è resa disponibile dal soggetto gestore sul proprio sito internet, assieme alla descrizione della politica di investimento, in anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo e comunque non oltre il 31 marzo 2022.

L’articolo 5 del decreto in commento inoltre prevede che nel provvedimento potranno essere fornite specificazioni sulle modalità di verifica da parte del soggetto gestore nonché in ordine:

  1. agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti 
  2. al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonchè di   garantire    l'assenza   del   c.d.   doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/24
  3. agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato; 
  4. agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
  5. agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile   informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
  6. agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.   tagging) il principio di parità di genere e l'obbligo di   protezione e valorizzazione dei giovani;
  7. agli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta degli enti;
  8. alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento

Natura, programmi di sviluppo, tipologia di interventi sostenuti, beneficiari e criteri di ammissibilità

Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere: 

 

a

agroindustria

b

design, moda e arredo

c

Automotive

d

microelettronica e semiconduttori

e

metallo ed elettromeccanica

f

chimico/farmaceutico

 

Per espressa previsione almeno il 60% delle risorse  è destinata al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui alle lettere b), c), d) ed e). 

In generale, i programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui sopra possono essere realizzati:

  1. da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti    di   investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima; 
  2. da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.  

Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni in commento: 

  1. attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
  2. attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
  3. attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
  4. attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241, i programmi di sviluppo non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, ivi incluso l'utilizzo delle prove di sostenibilità.

In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici  nonché,   nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma  di   sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e  previa   verifica  della  sussistenza   dei  requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori:

  • che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito,
  • che risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, 
  • delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.

Contratto di sviluppo: ambito di applicazione

La seconda parte del decreto in commento, riguarda i contratti di sviluppo. 

Ricordiamo brevemente che i contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di:

  1. programmi di sviluppo industriale; 
  2. programmi di sviluppo per la tutela ambientale; 
  3. programmi di sviluppo di attività turistiche. 

I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo stessi. 

In particolare, l’articolo 6 del decreto in commento, al fine  di  sostenere   più tangibilmente  lo  sviluppo   delle attività economiche, superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di  investimenti  accumulato   dalle  imprese  a   causa  della predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione   ai  singoli progetti  costituenti   i  programmi  di   sviluppo,  le diverse  agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere  riconosciute  nel  rispetto   di  quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo. 

In generale le agevolazioni

  1. possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i termini indicati nel provvedimento apposito, limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.
  2. possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento di cui ai titoli II (Progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo industriale e turistici) e IV (Progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale) del decreto 9 dicembre 2014 che
    1. rivestono carattere di ecosostenibilità
    2. e che non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Contratto di sviluppo: agevolazioni concedibili

Come anticipato, le agevolazioni in merito ai contratti di sviluppo possono essere concesse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato

Attenzione va prestata al fatto che per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale  si applicano ai fini della concessione degli aiuti individuali richiesti, le maggiori soglie di notifica individuate dal punto 97 del Quadro temporaneo europeo.

Qualora le agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest'ultimo non potrà, in ogni caso, essere superiore a otto anni. 

In generale, la concessione delle agevolazioni si intende perfezionata con l'approvazione dell'istanza da parte del soggetto gestore.

L'applicabilità delle disposizioni in merito ai contratti di sviluppo è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione. 

Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, definisce i termini per la presentazione delle domande. 

Il soggetto gestore   provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet la modulistica utile a richiedere l'applicazione delle presenti disposizioni

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