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Bonus Psicologico 2025: domande dal 15 settembre

12 Settembre 2025 in Notizie Fiscali

A decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda per il c.d. Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica.

Con la circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative per la fruizione del c.d. “Bonus psicologo” per l’anno 2025, facendo seguito al DM 10 luglio 2025 e al messaggio n. 2460 dello scorso 11 agosto.

Inparticolare, con il Messaggio n. 2460 dell'11.08.2025, si annunciava l’apertura della procedura di domanda, mentre con il Decreto Ministeriale 10 luglio 2025, si reca la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025, nonchè l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo, stabilisce importi, requisiti e modalità di utilizzo.

Ricordiamo che il bonus psicologico è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso professionisti privati qualificati. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica aggravate dalla pandemia e dalla crisi socio-economica. 

Vediamo le novità della nuova circolare.

Periodo e modalità di presentazione della domanda

Come anticipato, a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare la domanda per il c.d.
Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” attraverso una delle seguenti modalità:

  • Portale INPS (www.inps.it): direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o  uperiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
  • Contact Center Multicanalecontattando:
    • Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
    • Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa operatore).

Al termine del periodo di presentazione delle domande, saranno predisposte delle graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tenendo conto del valore ISEE e a parità di ISEE, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

All'atta dell'accoglimento della domanda sarà inviato un provvedimento con indicazione dell’importo del beneficio e il codice univoco associato, cda comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.

Il professionista da parte sua deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

Requisiti per ottenere il bonus

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il bonus psicologo può essere richiesto una sola volta da ciascun cittadino, a condizione di possedere un ISEE in corso di validità – ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia ISEE, per favorire chi ha redditi più bassi. In particolare:

  • ISEE fino a 15.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
  • ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: contributo massimo di 1.000 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
  • ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: contributo massimo di 500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta.

Assegnazione e utilizzo del contributo

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse e in base all'ordine di arrivo delle domande, assegnando priorità agli ISEE più bassi.

Ai beneficiari è comunicato un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta scelto.

Scadenze di utilizzo:

  • 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda per usare il bonus. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
  • Almeno una seduta entro 60 giorni, altrimenti il bonus decade e le risorse sono riassegnate.

Pagamento al professionista: l’INPS rimborsa direttamente lo psicoterapeuta, sulla base della fattura emessa.

Novità del Decreto del 10 luglio 2025 e nella Circolare n 124 dell’11 settembre

Il nuovo Decreto Ministeriale 10 luglio 2025 ha introdotto alcuni correttivi per un uso più efficiente delle risorse:

  • obbligo di avviare la terapia entro 60 giorni dall’assegnazione,
  • scorrimento graduatorie: possibile una sola volta per riassegnare fondi non utilizzati,
  • maggior chiarezza sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni:
    • 70% in base alla quota di accesso al fabbisogno sanitario
    • 30% in base a criteri reddituali.

In merito alle domende lINPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.

Inoltre, in generale, viene specificato che ilrichiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.

Il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

Saranno considerate inammissibili le domande:

  • prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • presentate fuori dai termini indicati.

L'INPS evidenzia che a decorrere dall’annualità 2025:

  • decadono i destinatari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda,
  • si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.

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