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CPB 2026-2027: regole strutturali per gli ulteriori dati

14 Aprile 2026 in Notizie Fiscali

Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e della elaborazione della proposta di CPB per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, sono necessari ulteriori dati, oltre a quelli dichiarati dai contribuenti negli appositi modelli, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione. Le Entrate provvedono in modo strutturale.
Tali ulteriori dati sono resi disponibili ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate.
Con il Provvedimento n 115744 del 13 aprile le Entrate hanno pubblicato le regole per l'acquisizione puntuale o massiva da parte dei contribuenti interessati o dei loto intermediari.

CPB 2026-2027: regole per gli ulteriori dati

Gli ulteriori dati sono anche funzionali per le finalità di semplificazione di cui al comma 4-ter dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. 

Al riguardo, il citato comma 4-ter, ha previsto che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, nell’ottica di semplificarne la relativa comunicazione.
A tal fine, la medesima disposizione ha previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuate, tra l’altro, le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.
Tanto premesso, il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli intermediari specificamente delegati, gli ulteriori dati in argomento.
Gli intermediari delegati con delega al cassetto fiscale o con delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica dell’attivazione della delega al cassetto fiscale o della delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, comunicata con la ricevuta contenente l’esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi.
Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati attraverso la delega al cassetto fiscale o la delega unica all’utilizzo dei servizi online di consultazione del cassetto fiscale
delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Il provvedimento dispone, inoltre, che le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono gli ulteriori dati, nonché le specifiche tecniche secondo le quali sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori dati, sono pubblicate, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, per ciascun periodo d’ imposta.

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