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Detrazione IVA: il Correttivo allinea le norme al diritto UE

12 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

Il Cdm  ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo con norma che intervengono sulla Riforma Fiscale.

Si tratta del 4° correttivo alla Riforma e le novità sono diverse e attese.

In tema di detrazione IVA il legislatore prevede di allungare di due anni il termine entro il quale può essere esercitata la detrazione dell’imposta. 

Si risolverebbe inoltre il "problema" delle fatture a cavallo d'anno allineandosi alla pronincia UE del 2026, leggi ancheFatture a cavallo d'anno: decisione UE ammette la retroattività.

Detrazione IVA: risolto il problema delle fatture a cavallo

Il Decreto al Titolo V reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 12 tratta della detrazione.

Come recita la relazione illustrativ,  l’articolo 12, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), numero 1) della legge n. 111 del 2023, intende allineare la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.

Si ammette, altresì, l’esercizio del predetto diritto entro un più ampio arco temporale, al fine di consentire alle imprese che ricevono le fatture di acquisto di eseguire tutti i controlli di rito prima di registrare le fatture e far confluire l’imposta a credito nelle liquidazioni periodiche e annuali.

Come è noto, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:

  • oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione,
  • anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.

In altre parole, conformemente alla norma unionale, il diritto alla detrazione sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali), ma può essere esercitato quando si verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura). 

Al verificarsi dei predetti presupposti, il diritto deve essere esercitato, previa annotazione della fattura di acquisto nel registro degli acquisti, per consentire all’IVA di confluire nella liquidazione dell’imposta entro i termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 19 e 25 del decreto IVA.

Per effetto delle modifiche recate dal comma 1 e, in particolare, l’ampliamento del termine per esercitare il diritto a detrazione e per registrare le fatture ricevute (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento), nonché l’eliminazione, nell’articolo 25, delle parole “in riferimento al medesimo anno”, i soggetti passivi avranno, non solo, più tempo a disposizione per eseguire tutti i necessari controlli di conformità senza correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione per decorrenza dei termini di annotazione, ma, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l’anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione – previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell’anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026).

Il comma 2 opera, per esigenze di allineamento delle norme, le modifiche ai corrispondenti articoli del Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto.

La relazione illustrativa mostra che la modifica normativa dovrebbe avere effetti anche rispetto alla retroattività della detrazione IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”.

Vediamo se la norma verrà confermata nella attuale formulazione.

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