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Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero

25 Maggio 2026 in Notizie Fiscali

Con il Provvedimento n 153611 del 22 maggio l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) che ha introdotto la lettera b-ter), al comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con l’obiettivo di estendere il patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione disponibile ai fini delle attività di riscossione coattiva.
Come illustrato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2026, l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive al fine di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
La disciplina previgente prevedeva già l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza per l’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per finalità di analisi del rischio, controllo e vigilanza (articolo 1, comma 5-bis, lettere a) e b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). 

Con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha ora esteso tale utilizzo anche all’Agente della riscossione, in coerenza con la “Riforma dell’Amministrazione fiscale” prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Sono definite le modalità attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tenuto conto altresì del parere favorevole formulato dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.

Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero

All’Agenzia delle entrate è consentito di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla
somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori 
e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili

La norma estende la condivisione del patrimonio informativo, costituito dalle informazioni ritraibili dalle fatture elettroniche, anche all’ente della riscossione.

In particolare, l’Agenzia delle entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso
soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.

I dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e attengono alle seguenti informazioni:
a) codice fiscale;
b) partita IVA;
c) cognome e nome o denominazione o ragione sociale;
d) domicilio fiscale.

La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle entrate e dall’Agente della riscossione, in conformità alla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati (as is), la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC, le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso. L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.
Per la soluzione a regime (to be), verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati

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