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Imballaggi compostabili, nuove regole: cosa cambia per le imprese dal 7 ottobre

7 Ottobre 2026 in Notizie Fiscali

In GU n 232 del 6 ottobre è pubblicata la Legge n 173 di conversione del DL 143/2026 pubblicato in GU n 182/2026 .

con le regole per gli imballaggi compostabili.

In particolare, il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143, introduce specifici obblighi per alcune tipologie di imballaggi e interessa direttamente produttori e operatori delle filiere coinvolte.

Il provvedimento modifica il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, introducendo il nuovo articolo 226-quinquies. L’obiettivo è coordinare la disciplina italiana con il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Non tutti gli imballaggi, però, dovranno diventare compostabili. 

La nuova disciplina riguarda categorie espressamente individuate dalla norma e prevede requisiti precisi per la loro immissione sul mercato. Vediamo cosa contiene il decreto e un box di confronto con le novità introdotte in fase di conversione in legge.

Le novità entrano in vigore dal 7 ottobre con precisazioni per le sanzioni per chi non si adegua.

Imballaggi compostabili: cosa prevede il D.L. 143/2026

Il decreto stabilisce che determinate categorie di imballaggi possano essere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale qualora siano certificate da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili, in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Si tratta quindi di un requisito che non riguarda soltanto il materiale utilizzato: per le imprese diventa centrale anche la possibilità di dimostrare la conformità dell’imballaggio alle caratteristiche richieste.

La misura si inserisce nel quadro del Regolamento europeo 2025/40, che consente agli Stati membri di adottare specifiche disposizioni nazionali sulla compostabilità in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica.

Quali imballaggi sono interessati

Il nuovo articolo 226-quinquies del Testo Unico Ambientale individua diverse categorie.

Tra queste rientrano gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.

La disciplina interessa inoltre specifici imballaggi monouso per alimenti e bevande utilizzati nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

Il decreto interviene anche su determinate confezioni monodose e su alcuni imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, quando sono destinati a una singola prenotazione e a essere eliminati prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

La norma contiene tuttavia condizioni ed esenzioni specifiche. Non è quindi corretto interpretare il decreto come un obbligo generalizzato di sostituire con materiali compostabili tutti gli imballaggi monouso.

Cosa cambia per produttori e imprese

Per gli operatori economici interessati, la novità richiede innanzitutto una verifica degli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato.

Le imprese dovranno individuare quali prodotti rientrano nelle categorie previste dal nuovo articolo 226-quinquies e verificare che, nei casi interessati, gli imballaggi siano certificati secondo la UNI EN 13432 o secondo standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Sul piano operativo diventa quindi opportuno controllare la documentazione dei fornitori, le caratteristiche tecniche degli imballaggi e le certificazioni disponibili.

Particolare attenzione è richiesta agli operatori delle filiere agroalimentare, Ho.Re.Ca. e ricettiva, oltre ai soggetti che producono o commercializzano le tipologie di imballaggio contemplate dal decreto.

Imballaggi alimentari: restano gli obblighi sulla sicurezza

La compostabilità non sostituisce gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Il D.L. 143/2026 precisa infatti che rimangono fermi gli obblighi di conformità relativi ai materiali destinati al contatto con gli alimenti.

Un imballaggio alimentare, pertanto, non è conforme alla nuova disciplina per il solo fatto di essere compostabile: deve continuare a rispettare anche le norme europee applicabili ai materiali e agli oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

Sanzioni fino a 25 mila euro

Prima di dettagliare le sanzioni occorre evidenziare che le novità sulle sanzioni entreranno in vigore dal 1 gennaio 2030 e il dl è stato convertito in legge e pubblicato in GU n 232 del 6 ottobre.

Il decreto interviene anche sull’articolo 261 del Testo Unico Ambientale introducendo un nuovo apparato sanzionatorio.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 226-quinquies è soggetta a una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.

La disposizione prende in considerazione anche l’impiego di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive.

Nei casi più rilevanti l’importo può crescere sensibilmente: se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo previsto.

Perché arrivano i nuovi obblighi

L’intervento italiano è strettamente collegato al nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

Il legislatore motiva infatti la misura con la necessità di introdurre obblighi di compostabilità per specifiche categorie per le quali il regolamento europeo permette agli Stati membri di prevedere una disciplina nazionale, quando esistono adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica.

Per le imprese il nuovo quadro rende quindi necessario valutare la gestione degli imballaggi non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche in termini di conformità normativa, certificazione e gestione della supply chain.

Cosa verificare subito in azienda e cosa cambia con la conversione del decreto

Per gli operatori coinvolti, i primi controlli possono concentrarsi su quattro aspetti:

  • mappare le tipologie di imballaggi utilizzate o immesse sul mercato;
  • verificare quali rientrano nell’articolo 226-quinquies;
  • acquisire e controllare le certificazioni di biodegradabilità e compostabilità richieste;
  • verificare che documentazione e dichiarazioni di conformità siano corrette e non possano risultare ingannevoli.

Per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti occorre inoltre continuare a verificare il rispetto della normativa specifica sulla sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti.

ATRTENZIONE Aggiornamento del 7 ottobre 2026: cosa cambia con la conversione

Il DL 143/2026 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 173, pubblicata nella GU n. 232 del 6 ottobre 2026. Le modifiche hanno efficacia dal 7 ottobre 2026 e riguardano quattro aspetti:

Ortofrutta: il nuovo comma 2-bis esclude dagli obblighi gli imballaggi di plastica monouso sotto 1,5 kg contenenti i prodotti freschi preconfezionati espressamente elencati dalla norma. L’esclusione opera nelle more dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea e comprende numerose tipologie di frutta e ortaggi, erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e prodotti di IV gamma pronti al consumo.

Cosmetici e prodotti per l’igiene nel settore ricettivo: per gli imballaggi flessibili monouso interessati viene aggiunta la condizione che sia certificata anche la biodegradabilità e compostabilità del prodotto contenuto, compatibile con i processi di compostaggio.

Esenzioni: il comma 2 viene riscritto, distinguendo i richiami alle condizioni dell’allegato V, punti 2 e 4, e dell’articolo 25, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2025/40.

Tutela documentale: la sanzione amministrativa del primo periodo non si applica all’operatore che dimostri di aver acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione del fabbricante, importatore o distributore attestante la conformità, salvo che la non conformità fosse conosciuta o evidente.

Restano invariati gli importi delle sanzioni, da 2.500 a 25.000 euro, l’aumento previsto fino al quadruplo del massimo e l’applicazione del comma sanzionatorio dal 1° gennaio 2030.


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