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730/2026: visto di conformità, responsabilità di CAF e professionisti

7 Luglio 2026 in Notizie Fiscali

L'Agenzia della Entrate ha recentemente pubblicato le maxi guide per i dichiarativi 2026.

Tra i chiarimenti e le istruzioni ve ne sono di utili per i CAF e i professionisti che prestano assistenza e appongono il visto di conformità, cosa fare in caso di errori nella dichiarazione dei redditi.

Chi paga e come, e quando è possibile ravvedersi.

Visto di conformità: che cos’è e chi lo rilascia

Gli intermediari che prestano assistenza fiscale rilasciano il visto di conformità nelle attività di assistenza fiscale.

Esso comporta specifiche responsabilità per:

  • centri di Assistenza Fiscale (CAF), 
  • responsabili dell’Assistenza fiscale (RAF) 
  • professionisti abilitati.

Scopo del visto di conformità è quello di attestare la corrispondenza della dichiarazione dei redditi ai documenti presentati dal contribuente e alle regole fiscali previste.

Se si commettono degli errori è prevista una sanzione per i professionisti che se ne occupano.

Nella guida Ade appena pubblicata e intitolata “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, ci sono specifiche indicazioni sul visto di conformità e su responsabilità e adempimenti per chi svolge l’assistenza fiscale.

Visto infedele: conseguenze

Viene ricordato che con l’articolo 39 del decreto legislativo n. 241/1997 e le successive modificazioni si prevede che CAF, RAF e professionisti abilitati debbano pagare una sanzione pari al 30 per cento delle imposte non versate, calcolata sulla differenza emersa tra quanto dichiarato e quanto effettivamente dovuto.

La sanzione si applica in visto infedele, quindi di errori nel modello 730, salvi i casi in cui ne è responsabile il contribuente.

Secondo la normativa, i professionisti sono tenuti ad effettuare specifici controlli sui documenti, come la verifica di detrazioni e crediti d’imposta spettanti.

Attenzione al fatto che, la sanzione può essere ridotta attraverso il ravvedimento con la correzione della dichiarazione, come stabilito dall'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997, con i vari casi di ravvedimento.

Dichiarazione rettificativa: la correzione del 730

Il CAF o il professionista che si accorge di errori dopo l'invio della dichiarazione deve avvisare il contribuente in modo da procedere con la trasmissione di una dichiarazione rettificativa.

Attenzione la rettifica non può essere fatta se l’infedeltà del visto è già stata contestata tramite apposita comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione rettificativa in base alla datya in cui stata inviata:

  • va trasmessa entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta a cui si riferiscono i dati da correggere qualora ci sia lo stesso sostituto. Se varia il sostituto d’imposta la dichiarazione va classificata come “730 senza sostituto”;
  • se si invia dopo il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta da correggere va classificata come “730 senza sostituto”

La responsabilità dell'intermediario si concretizza nel pagamento della sanzione pari al 30% delle imposte che risultano non versate a seguito dei controlli fiscali e le imposte e interessi restano a carico del contribuente.

Attenzione al fatto che CAF e professionisti non sono chiamati a rispondere di eventuali errori soltanto se il contribuente decide di correggere gli errori in autonomia tramite una dichiarazione integrativa con il modello Redditi PF.

Le verifiche dell’intemediario che rilascia il visto di confromità

Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del d.m. n. 164 del 1999. Per quanto chiarito nei paragrafi precedenti, le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.
Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

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