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Pagamenti a cavallo d’anno: cosa prevede la Riforma Fiscale

9 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Il Governo il 30 aprile ha approvato in via provvisoria un Dlgs sulla riforma dell'irpef e dell'ires, testo in bozza che ora passe alle Commissioni competenti per eventuali osservazioni.

Dalla bozza dello schema si prevede che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta "si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta".

In altre parole, il compenso ricevuto dal professionista fa reddito quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante.

Per i pagamenti a cavallo d’anno ci sarà sempre identità di trattamento fra costo e compenso. 

Cambiano anche le regole che governano il trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione degli incarichi e addebitate analiticamente ai committenti. 

Vediamo l'art 6 in bozza del Dlgs ires-irpef della Riforma Fiscale.

Regole per pagamenti a cavallo d’anno e rimborsi del professionista: le novità

Con l’articolo 6, ancora da confermare, si dà attuazione all’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega che, nell’ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, stabilisce i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare per la revisione dei redditi di lavoro autonomo.

Il n. 2) della predetta lettera f) ha delineato i principi da porre a base per la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

In particolare, a tal fine con il decreto in oggetto si dovrebbe prevedere:

  • il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale (c.d. criterio di “onnicomprensività”, analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) (n. 2.1), primo periodo);
  • l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell’esercente l’arte o la professione (n. 2.1), primo periodo);
  • l’imputazione temporale dei compensi nello stesso periodo d’imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute, al fine di risolvere la problematica sorta in relazione ai pagamenti effettuati tramite bonifici bancari (n. 2.1), secondo periodo)

Oggi, quando il pagamento avviene con assegno o bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui si percepisce il compenso può essere diverso da quello in cui il committente esegue il versamento del dovuto.

La Circolare 38/E/2010 aveva specificato che il momento di imputazione a periodo d’imposta della somma ricevuta è quello in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme, che corrisponde a quello in cui riceve l’accredito sul proprio conto corrente.

Per il committente pagatore, ai fini dell’obbligo di effettuare la ritenuta, conta invece il momento in cui è stato eseguito il pagamento, cioè quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.

La riforma farà coincidere il momento dell’incasso con quello del pagamento, di fatto anticipando il periodo d’imposta in cui il compenso fa reddito per il percipiente.

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