I soggetti ISA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze), tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti:
- dalle dichiarazioni dei redditi
- da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive
- e di imposta sul valore aggiunto,
per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono effettuare i suddetti versamenti entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione (art. 37 del Dlgs n 13/2024).
La disposizione si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Si precisa che lo slittamento è possibile indipendentemente dal fatto di aver accettato o meno il Concordato Preventivo Biennale.