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Correttivo Omnibus: novità per i crediti ceduti dei professionisti

24 Luglio 2026 in Notizie Fiscali

In data 21 luglio è stato inviato il testo del Decreto legislativo Omnibus alle commissioni parlamentari per l'iter finale di approvazione.

Il Correttivo Omnibus era stato approvato, ricordiamolo, il 10 giugno in via preliminare dal Governo e contiene “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione”

Vediamo le novità per la cessione dei crediti dei professionisti.

Trattamento fiscale proventi da cessione o compensazione dei crediti d’imposta

In sintesi, l’articolo 3 del Decreto Omnibus stabilisce che costituiscono reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta diversi da quelli che derivano dalla liquidazione delle imposte, ivi inclusi quelli relativi agli incentivi per gli  interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. 

Tali differenziali positivi sono soggetti ad imposta sostitutiva (26 per cento), qualora non costituiscano il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale (che invece concorre a formare il reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta). 

Si precisa che, in caso di compensazione, tali differenziali siano pari alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta (comma 1).
Tali disposizioni si applicano ai crediti d’imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero su scelta del contribuente, previa presentazione di apposita dichiarazione integrativa, ai crediti d’imposta già acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (comma 2).

Determinazione del reddito di lavoro autonomo: novità in arrivo

L'articolo 3, comma 1, inserisce due nuovi (commi 3- quater e 3-quinquies) all’articolo 54 (rubricato “Determinazione del
reddito di lavoro”) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 volte a definire il trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
Nello specifico, si stabilisce che costituiscono reddito i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte. 

Sono altresì ricompresi i crediti d’imposta relativi agli incentivi per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovverosia quelli relativi:

  • al recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR);
  • all’efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013);
  • all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013);
  • al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019);
  •  all’installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici) e 6 (installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici) dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;
  • all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013);
  • al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020).

Crediti in compensazione: come si determina il differenziale

Per quanto concerne il criterio di determinazione dei differenziali, la norma precisa che, in caso di compensazione, questi sono determinati con riferimento alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.
Il nuovo comma 3-quinquies definisce le modalità di tassazione dei differenziali positivi, di cui al nuovo comma 3-quater, derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta, nei termini che seguono:

  • i differenziali positivi sono soggetti all’imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 26 per cento prevista per i redditi diversi dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta, mediante versamento diretto, nei termini e nei modi previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione;
  • i crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.

Si precisa che i proventi derivanti da tali operazioni rientrano fra i redditi di lavoro autonomo, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, in proporzione alla quota compensata nel caso di crediti d’imposta compensati, e che tali proventi sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (26 per cento).

Nella nuova norma si precisa che concorrono, comunque, alla formazione del reddito di lavoro autonomo i crediti che costituiscono il compenso dell’attività artistica o professionale prestata.

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