Con Risposta a interpello n 378 del 14 luglio 2022 vengono forniti chiarimenti sulla fatturazione elettronica di una piattaforma on line in luogo dei corrispettivi elettronici.
Sinteticamente secondo l'agenzia il soggetto passivo che intenda sostituire la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi mediante fattura elettronica via SdI può farlo, ma dovrà indicare nel documento il codice fiscale del cessionario o committente
L’obbligo di indicazione del codice fiscale del cliente non viene meno per il fatto che la e-fattura sia emessa dal soggetto passivo IVA su base volontaria in sostituzione dello scontrino elettronico
L'istante è un soggetto passivo IVA che, per semplicità chiameremo Alfa (come avviene a titolo esemplificativo anche nell'interpello) che mette in contatto gli utenti con i fornitori di servizi di trasporto mediante una piattaforma on line.
Alfa, sulla base di specifici accordi, riscuote i pagamenti per conto di due soggetti, denominati Beta e Gamma, acquisendo da questi ultimi anche l’incarico di certificare le operazioni per loro conto.
Alfa si avvale di un fornitore terzo denominato Zeta, per assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e di fatturazione elettronica. Zeta, potrà emettere fattura per conto di Beta.
L'Istante chiede conferma […] circa la possibilità di procedere all'emissione diretta della fattura elettronica per conto di BETA nonostante, nel caso in cui l'utente finale non faccia esplicita richiesta della fattura, non disponga di tutti i dati richiesti ai fini della compilazione della stessa.
In particolare, l'Istante vorrebbe avere conferma che, nel caso in cui non disponga del codice fiscale dell'utente finale perché quest'ultimo non ha fatto espressa richiesta della fattura, sia comunque possibile compilare le fatture per conto di BETA, ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del Decreto IVA, inserendo sia nell'apposito campo relativo ai dati del cessionario/committente sia nel campo relativo al codice fiscale dello stesso un codice fittizio, ovvero il codice "0000000", senza che ciò comporti lo scarto del documento, così da poter adempiere efficacemente agli obblighi di fatturazione in nome e per conto di BETA.
L’Agenzia delle Entrate esclude tale soluzione interpretativa proposta da Alfa.
Le Entrate replicano nel dettaglio ricordando che le specifiche tecniche attualmente in essere prevedono tutt'ora tale indicazione:« 2.1.4 FATTURA ELETTRONICA HEADER – DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE […] CodiceFiscale: la valorizzazione di questo elemento è in alternativa non esclusiva a quella dell'elemento IdFiscaleIVA (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento IdFiscaleIVA; se non è valorizzato né l'uno né l'altro, il file viene scartato con codice errore 00417).».
Sottolineano inoltre che, senza entrare nel merito dei servizi forniti a [BETA]/[GAMMA] da parte dell'istante deve confermarsi che laddove il cedente/prestatore di un bene/servizio riconducibile tra le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto IVA voglia, direttamente o avvalendosi di un terzo nel rispetto dell'articolo 21 del medesimo decreto, documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI in luogo della memorizzazione elettronica e dell'invio dei dati di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente.
Va peraltro evidenziato che in ragione delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non soffre più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arti o professioni.
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